Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: “Associazione Oboisti e Fagottisti Italiani – APS”, con sede legale nel Comune di Rimini in provincia di Rimini operante senza fini di lucro.
L’utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione sociale è subordinato all’iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l’eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell’Associazione, determinerà l’onere di modificare la denominazione sociale.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell’art. 5 comma 1:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- promuovere, valorizzare, diffondere e tutelare l’arte musicale, in particolare quella dedicata all’oboe, al fagotto e strumenti affini della stessa famiglia e congeneri (d’ora innanzi denominati “gli strumenti”) con l’organizzazione di concerti, la produzione di registrazioni, la promozione di composizioni originali e la collaborazione con musicisti ed ensemble;
- promuovere, valorizzare, diffondere e tutelare la didattica italiana degli strumenti, con lo sviluppo di metodi didattici, la creazione di risorse educative, l’organizzazione di masterclass, workshop, giornate di studio, conferenze e la promozione della formazione degli insegnanti;
- proporsi come centro di aggregazione per oboisti e fagottisti di qualsiasi livello afferenti qualsiasi genere musicale con la creazione di comunità online e offline, l’organizzazione di incontri sociali e culturali, la creazione di una rivista e l’offerta di opportunità di networking e collaborazione con chiunque sia interessato agli strumenti;
- promuovere la ricerca del repertorio originale, della storia, della cultura e della evoluzione degli strumenti con la pubblicazione di studi accademici, la realizzazione di conferenze e seminari e la curatela di bibliografie e archivi;
- incentivare e promuovere a tutti i livelli la pratica musicale degli strumenti: dalla formazione di base fino al livello universitario con la fornitura di borse di studio, la creazione di programmi educativi, il sostegno di concorsi e audizioni e la collaborazione con istituzioni educative di qualsiasi livello.
Le attività dell’associazione, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte principalmente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l’apporto prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Esse potranno anche essere svolte collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, associazioni ed istituzioni di diritto pubblico o privato aventi scopi simili.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di Amministrazione.
Art. 3 – Membri dell’Associazione
Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, all’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che almeno il 50% di esse sia costituito da APS.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che vìolino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
L’Organo di Amministrazione comunica all’interessato la deliberazione e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L’Organo di Amministrazione può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificare l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. L’Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e frequentare le sue strutture;
- godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- l’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l’Organo di Revisione legale dei conti;
- l’Organo di Controllo.
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 7 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale. È esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell’Associazione.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’annoper l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell’Organo di Amministrazione o un decimo degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.
È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 20 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statutooccorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 8 – L’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di Amministrazione decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo di Amministrazione.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
L’Organo di Amministrazione:
- nomina al suo interno un Presidente e due Vice-Presidenti;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
- individua le attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 2 che precede.
L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente più anziano di età.
L’Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.
Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
La riunione dell’Organo di Amministrazione può essere anche tenuta con l’ausilio di strumenti informatici. L’intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dall’Organo di Amministrazione.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’organo di Amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
Art. 10 – L’Organo di Revisione legale dei conti
L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell’art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L’Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L’Organo di Revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 11 – Organo di Controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 D.Lgs 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 12 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 13 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale che siano volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 14 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Art. 15 – Assicurazione dei volontari
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 16 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 17 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.